È stato approvato, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).
Il decreto Sblocca cantieri, con l’intenzione di favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese, è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi.
Autorizzazioni sismiche: procedure più snelle
Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell’edilizia e classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Si tratta di una disposizione valida in tutta Italia e non solo nelle aree colpite da terremoti o altre calamità.
Decreto Sblocca Cantieri: classificazione degli interventi
Infatti l’art.3 del Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto il nuovo art.94 bis al dpr 380/2001, una nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione dell’importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, così individuati:
- interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici in zona 1 e 2, nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici strategici e rilevanti;
- gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3), nuove costruzioni di non particolare complessità ed interventi locali;
- interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Lo stesso art.94 bis dispone l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica preventiva per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento stesso, assoggettando ad autorizzazione i soli interventi classificati rilevanti.
Art. 94 bis comma 2 del dpr 380/2001
All’art. 94 bis comma 2 del dpr 380/2001 viene demandata alle Regioni, nelle more dell’emanazione di linee guida ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali, da non assoggettare alle disposizioni di cui all’art. 83 del dpr 380/2001, prescrivendo che le stesse regioni si conformino alle linee guida ministeriali, non appena queste saranno emanate, ovvero di confermare le disposizioni vigenti, oltre a disciplinare le modalità di controllo a campione e di vigilanza sulle opere.
La Regione Umbria e la Regione Sicilia hanno adeguato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche in linea con quanto previsto dal Decreto Legge Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), accodandosi quindi a quanto immediatamente fatto dalla Regione Marche in materia di nulla-osta per costruzioni in zone sismiche.