Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, gli interventi antisismici possono essere oggetto di consistenti sgravi fiscali. Il sismabonus ha diverse declinazioni e consente di detrarre percentuali variabili di spesa. Queste ultime dipendono dalle caratteristiche degli interventi eseguiti.
Sismabonus: detrazione fino all’85% della spesa
L’ultima legge di Bilancio ha mantenuto in vita il Sismabonus rafforzandolo fino al 2021. La detrazione resta infatti confermata fino al 2021 nella misura del 50%, con la possibilità di far salire lo sgravio al 70% (75% nel caso di condomìni) se, in seguito ai lavori, la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l’immobile nella classe di rischio inferiore rispetto a quella di partenza.
Con un “salto” di due classi di rischio si continua a detrarre l’80 per cento della spesa sostenuta (85%per i condomìni).
Il bonus continua ad applicarsi agli immobili ubicati nelle zone da 1 a 3 di pericolosità sismica (ricordiamo che Modena è in zona sismica 3, mentre i comuni di Sassuolo e Fiorano siano classificati in zona sismica 2).
La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, deve fare i conti con il tetto di spesa che resta confermato a 96.000 mila euro per unità immobiliare. In caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il tetto dei 96mila euro va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
Si può usufruire dell’agevolazione fiscale per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
Simabonus per lavori di ristrutturazione
Nel caso di lavori di ristrutturazione per accedere al sismabonus bisogna allegare, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, il progetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la relazione che attesta la classe di rischio dell’edificio precedente e successiva all’intervento.
Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata anche a tutte quelle spese di manutenzione ordinaria quali tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.. e straordinaria necessari al completamento dell’opera.
Sismabonus e Ecobonus
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione che riguarda interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In questi casi si può usufruire di una detrazione pari all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.
Detrazione per l’acquisto di case antisismiche
La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 2017 è attiva una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1.
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione che permettano una riduzione del rischio sismico, all’acquirente spetta una detrazione del 75% del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita. Se in seguito all’intervento si scalano due classi di rischio, allora la detrazione è pari all’85% del prezzo della singola unità immobiliare.
In ogni caso il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna unità. Le due detrazioni del 75% e 85% valgono anche se l’intervento di demolizione e ricostruzione comporta una variazione volumetrica.