Tecne Stp a r.l. https://tecnestp.com/ Società tra professionisti a Sassuolo Tue, 16 Jun 2020 17:08:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 Ecobonus e Sismabonus 110%: le novità in arrivo con il Decreto Rilancio https://tecnestp.com/ecobonus-e-sismabonus-110-le-novita-in-arrivo-con-il-decreto-rilancio/ https://tecnestp.com/ecobonus-e-sismabonus-110-le-novita-in-arrivo-con-il-decreto-rilancio/#respond Tue, 16 Jun 2020 17:08:57 +0000 https://tecnestp.com/?p=1512 Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomìni e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino gli interventi agevolabili come sotto descritti. L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura […]

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Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomìni e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino gli interventi agevolabili come sotto descritti.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio D.L. n.34 19/05/2020.

Ma vediamo nel dettaglio i diversi punti per usufruire di ecobonus e sismabonus al 110%.

Superbonus 110%: beneficiari, prima casa e condomìni

I soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110% sono:

  • condomìni: è necessario che questi siano legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale.
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Il superbonus 110%, sia di riqualificazione energetica che di miglioramento sismico, si applica agli interventi effettuati dai condomìni, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Il superbonus 110% di riqualificazione energetica, non si applica alle spese sostenute dalle persone fisichein relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Quindi, prime e seconde case che si trovano in un condomìnio hanno diritto al superbonus per tutti gli interventi, le prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus per tutti gli interventi, le seconde case unifamiliariaccedono al superbonus solo per i lavori antisismici.

Quali sono gli interventi agevolabili con il superbonus 110%?

L’art. 119 (DL n.34 del 19/05/2020), commi da 1 a 4, definisce quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% ovvero:

Ecobonus 110%

  1. cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
  2. caldaie a condensazione e a pompa di calore in condomìnio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  4. tutti gli altri interventi di efficientamento energetico:interventi previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;

Potrà usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico.

Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

Superbonus al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore).

Gli interventi per l’ecobonus al 110% saranno concessi a condizione che l’efficacia degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati e che rispettino le seguenti condizioni.

  • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetichedell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sismabonus 110%

In riferimento alla fruizione del sisma bonus potenziato al 110%, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65), definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.

Sale al 110% l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 e 3 per gli interventi di seguito riportati (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n.63 del 04/06/2013):

  1. i lavori di messa in sicurezza staticadelle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
  2. i lavori che determinano il passaggio ad una classedi rischio sismico inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
  3. i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori(attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni);
  4. interventi sulle parti comuni di edifici condominiali;
  5. spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili;

Inoltre sono comprese le spese sostenute per acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3.

La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spese di 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e per ciascun anno, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,  l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Per gli interventi del Sismabonus, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%. 

Gli interventi per il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che l’efficacia degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati.

Il progettista dell’intervento strutturale, secondo l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

Il ruolo dei tecnici: attestazione della congruità delle spese sostenute

Per la fruizione dei nuovi ecobonus e sismabonus potenziati al 110% fondamentale sarà il ruolo di banche e professionisti dell’area tecnica. Mentre per il ruolo delle prime dovremo attendere le linee guida che definiranno le modalità di cessione del credito e che con ogni probabilità le banche emaneranno entro l’1 luglio 2020, conosciamo già il ruolo dei professionisti dell’area tecnica.

Il ruolo dei professionisti dell’area tecnica risulta, dunque, di fondamentale importanza per il funzionamento delle due detrazioni fiscali, potenziate al 110%, perché dovranno asseverare l’efficacia degli interventi e attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Proprio per questo motivo, il Decreto Rilancio prevede che, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Considerate le responsabilità a cui vanno incontro, il decreto Rilancio prevede per i professionisti l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, il contribuente può anche scegliere anziché utilizzare direttamente la detrazione di imposta in cinque anni nella denuncia dei redditi, di optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari ovvero per un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare l’opzione dello sconto in fattura,viene ora previsto per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Una novità assoluta che potrà essere utilizzato fino alla fine del 2021.

Sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito si attendono ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Se desideri ulteriori informazioni puoi contattarci chiamando il 0536.803850 oppure compilando il form nella sezione “Contatti” del  nostro sito.

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Via libera al Decreto Sblocca Cantieri https://tecnestp.com/via-libera-al-decreto-sblocca-cantieri/ https://tecnestp.com/via-libera-al-decreto-sblocca-cantieri/#respond Tue, 21 May 2019 07:15:21 +0000 https://tecnestp.com/?p=1487 È stato approvato, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”). Il decreto Sblocca cantieri, con l’intenzione di favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese, è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore […]

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È stato approvato, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).
Il decreto Sblocca cantieri, con l’intenzione di favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese, è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare e misure per eventi calamitosi.

Autorizzazioni sismiche: procedure più snelle

Il decreto snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell’edilizia e classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Si tratta di una disposizione valida in tutta Italia e non solo nelle aree colpite da terremoti o altre calamità.

Decreto Sblocca Cantieri: classificazione degli interventi

Infatti l’art.3 del Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto il nuovo art.94 bis al dpr 380/2001, una nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione dell’importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, così individuati:

  • interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici in zona 1 e 2, nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici strategici e rilevanti;
  • gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3), nuove costruzioni di non particolare complessità ed interventi locali;
  • interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Lo stesso art.94 bis dispone l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica preventiva per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento stesso, assoggettando ad autorizzazione i soli interventi classificati rilevanti.

Art. 94 bis comma 2 del dpr 380/2001

All’art. 94 bis comma 2 del dpr 380/2001 viene demandata alle Regioni, nelle more dell’emanazione di linee guida ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali, da non assoggettare alle disposizioni di cui all’art. 83 del dpr 380/2001, prescrivendo che le stesse regioni si conformino alle linee guida ministeriali, non appena queste saranno emanate, ovvero di confermare le disposizioni vigenti, oltre a disciplinare le modalità di controllo a campione e di vigilanza sulle opere.
La Regione Umbria e la Regione Sicilia hanno adeguato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche in linea con quanto previsto dal Decreto Legge Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), accodandosi quindi a quanto immediatamente fatto dalla Regione Marche in materia di nulla-osta per costruzioni in zone sismiche.

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Via libera definitivo al Decreto Legge “Crescita” https://tecnestp.com/via-libera-definitivo-al-decreto-legge-crescita/ https://tecnestp.com/via-libera-definitivo-al-decreto-legge-crescita/#respond Tue, 21 May 2019 06:56:54 +0000 https://tecnestp.com/?p=1481 24/04/2019 – Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge “Crescita”. Le misure contenute nel Decreto Crescita La norma introduce misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi. Sismabonus per l’acquisto case antisismiche Il Decreto Crescita potenzia il bonus per chi acquista una casa antisismica. Chi acquista un’unità […]

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24/04/2019 – Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge “Crescita”.

Le misure contenute nel Decreto Crescita

La norma introduce misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi.

Sismabonus per l’acquisto case antisismiche

Il Decreto Crescita potenzia il bonus per chi acquista una casa antisismica.

Chi acquista un’unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito anche nelle zone sismiche 2 o 3 (oggi previsto solo per gli edifici in zona 1) potrà ottenere una detrazione d’imposta, su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, pari al:

  • 75% del prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% se si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio inferiore.

cui corrisponde una detrazione massima di:

  • 000 € con riduzione di una classe di rischio sismico
  • 600 € in caso di riduzione di 2 classi di rischio sismico.

L’agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Fino ad ora, questa possibilità è stata consentita solo nelle zone classificate a rischio sismico 1. Con la modifica, quasi tutto il territorio nazionale potrà accedere all’incentivo.

L’intenzione del Governo è la ripresa delle compravendite immobiliari. Con la misura appena introdotta, si può ipotizzare che l’acquisto risulterà più conveniente. Non parliamo solo in termini economici, ma anche dal punto di vista della qualità e della sicurezza dell’immobile acquistato.

Tassazione agevolata – Valorizzazione edilizia e premi volumetrici

Fino al 31 dicembre 2021 saranno agevolati i trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B,anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente (se le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione), e alla loro successiva vendita.

Lo prevede l’articolo 7 ‘Incentivi per la valorizzazione edilizia’ del decreto Crescita (DL 34/2019) appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il regime fiscale finora vigente prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

Il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto, invece, consiste nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna (per un importo complessivo di 600 euro)

Le imprese che usufruiranno dell’incentivo, ma realizzeranno edifici non conformi ai requisiti previsti, dovranno pagare una sanzione, in questo caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e ad esse si aggiungono una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.

Efficientamento energetico, 500 milioni ai Comuni nel 2019

Per l’anno 2019 saranno erogati ai Comuni 500 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le risorse saranno proporzionali alla popolazione dei Comuni.

È quanto prevede il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita prevede la pubblicazione entro il 20 maggio di un decreto del Ministero delle Sviluppo Economico che assegni ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

In particolare, il contributo è attribuito proporzionalmente alla popolazione.

Si parte da un minimo di 50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti e si arriva a

250mila euro per i Comuni oltre a 250mila abitanti

I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

  • efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che esse:

  • non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  • siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
L’erogazione avviene, per il 50%, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico. Il contributo viene erogato sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine previsto. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Imu ridotta sui beni strumentali

Aumenta la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall’ultima legge di bilancio). Si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, l’imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”), del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti “solari”), del 70% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).

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Sismabonus: quali spese sono agevolabili e in che misura https://tecnestp.com/sismabonus-spese-agevolabili/ https://tecnestp.com/sismabonus-spese-agevolabili/#respond Tue, 26 Mar 2019 17:26:10 +0000 https://tecnestp.com/?p=1474 Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, gli interventi antisismici possono essere oggetto di consistenti sgravi fiscali. Il sismabonus ha diverse declinazioni e consente di detrarre percentuali variabili di spesa. Queste ultime dipendono dalle caratteristiche degli interventi eseguiti. Sismabonus: detrazione fino all’85% della spesa L’ultima legge di Bilancio ha mantenuto in vita il Sismabonus rafforzandolo fino al 2021. La detrazione resta infatti […]

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Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, gli interventi antisismici possono essere oggetto di consistenti sgravi fiscali. Il sismabonus ha diverse declinazioni e consente di detrarre percentuali variabili di spesa. Queste ultime dipendono dalle caratteristiche degli interventi eseguiti.

Sismabonus: detrazione fino all’85% della spesa

L’ultima legge di Bilancio ha mantenuto in vita il Sismabonus rafforzandolo fino al 2021. La detrazione resta infatti confermata fino al 2021 nella misura del 50%, con la possibilità di far salire lo sgravio al 70% (75% nel caso di condomìni) se, in seguito ai lavori, la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l’immobile nella classe di rischio inferiore rispetto a quella di partenza.

Con un “salto” di due classi di rischio si continua a detrarre l’80 per cento della spesa sostenuta (85%per i condomìni).

Il bonus continua ad applicarsi agli immobili ubicati nelle zone da 1 a 3 di pericolosità sismica (ricordiamo che Modena è in zona sismica 3, mentre i comuni di Sassuolo e Fiorano siano classificati in zona sismica 2).

La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, deve fare i conti con il tetto di spesa che resta confermato a 96.000 mila euro per unità immobiliare. In caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il tetto dei 96mila euro va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Si può usufruire dell’agevolazione fiscale per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

Simabonus per lavori di ristrutturazione

Nel caso di lavori di ristrutturazione per accedere al sismabonus bisogna allegare, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, il progetto degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la relazione che attesta la classe di rischio dell’edificio precedente e successiva all’intervento.

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata anche a tutte quelle spese di manutenzione ordinaria  quali tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.. e straordinaria necessari al completamento dell’opera.

Sismabonus e Ecobonus

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione che riguarda interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,  finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

In questi casi si può usufruire di una detrazione pari all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

Detrazione per l’acquisto di case antisismiche

La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 2017 è attiva una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1.

In caso di interventi di demolizione e ricostruzione che permettano una riduzione del rischio sismico, all’acquirente spetta una detrazione del 75% del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita. Se in seguito all’intervento si scalano due classi di rischio, allora la detrazione è pari all’85% del prezzo della singola unità immobiliare.

In ogni caso il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna unità. Le due detrazioni del 75% e 85% valgono anche se l’intervento di demolizione e ricostruzione comporta una variazione volumetrica.

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Figura e ruolo del responsabile dei lavori in un cantiere https://tecnestp.com/responsabile-dei-lavori/ https://tecnestp.com/responsabile-dei-lavori/#respond Tue, 03 Mar 2015 04:16:32 +0000 http://tecnestp.com/?p=472 Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere. La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria. In caso di mancata nomina di un responsabile esterno, lo stesso coincide con il committente. È fondamentale nominare il responsabile dei lavori nei casi […]

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Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere.

La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria.

In caso di mancata nomina di un responsabile esterno, lo stesso coincide con il committente.

È fondamentale nominare il responsabile dei lavori nei casi in cui il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa.
E quando l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).
Nel primo caso questa figura si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente. Nel secondo invece è utile, oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche sotto l’aspetto pratico. In caso di sanzione infatti, in assenza di nomina del responsabile dei lavori, la stessa viene ripetuta per ogni committente.
Numero e tipologia delle responsabilità dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.

La nomina al responsabile esterno deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data.

È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega. Altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina.

Ciò vale sia che si tratti di ente pubblico sia che si tratti di ente privato. L’unica differenza tra i due soggetti sta nella scelta del soggetto.

Il privato può scegliere chi vuole per rappresentarlo nei lavori affinchè sia consono ai requisiti della normativa.

L’ente pubblico può nominare solo ed esclusivamente il Responsabile del Procedimento.

È quindi consigliabile nominare un professionista al quale saranno delegati i compiti del committente.

La nomina del responsabile non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; egli dovrà comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del professionista) e della culpa in vigilando.

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Sicurezza nei cantieri: prevenzione dei rischi e pianificazione dei DPI e dei DPC https://tecnestp.com/prevenzione-rischi-dpi/ https://tecnestp.com/prevenzione-rischi-dpi/#respond Tue, 03 Mar 2015 04:11:29 +0000 http://tecnestp.com/?p=466 Sicurezza nei cantieri: prevenzione dei rischi e pianificazione dei DPI e dei DPC La sicurezza è un requisito fondamentale per il buon funzionamento di un cantiere. Per questo motivo occorre pianificarla adeguatamente e garantirla senza deroghe. Nei cantieri edili vi sono parecchi pericoli. La normativa vigente prescrive per prima cosa l’individuazione dei rischi presenti per […]

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Sicurezza nei cantieri: prevenzione dei rischi e pianificazione dei DPI e dei DPC

La sicurezza è un requisito fondamentale per il buon funzionamento di un cantiere. Per questo motivo occorre pianificarla adeguatamente e garantirla senza deroghe.

Nei cantieri edili vi sono parecchi pericoli. La normativa vigente prescrive per prima cosa l’individuazione dei rischi presenti per i lavoratori e successivamente l’adozione di una serie di misure di protezione sia individuale sia collettiva per eliminarli o ridurli.

Dal 1956 la sicurezza nell’ambito delle costruzioni viene esplicitata con il DPR 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Ma la disciplina mancava di un elemento essenziale: la previsione sistematica dei rischi e la pianificazione delle misure atte a contrastarli, ovvero la pianificazione della sicurezza.

Con la Direttiva Cantieri (92/57/CEE), la Comunità Europea ha adottato una disciplina specifica per i cantieri considerando che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati in cui scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori influiscono in maniera significativa sugli infortuni.

La Direttiva Cantieri fu recepita in Italia con il Dlgs 494/1996 e con disposizioni autonome (es.: normativa sulla segnaletica di sicurezza, sui lavori in quota, ecc.) che definiva anche i Dispositivi per la Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC).

Come si pianifica la sicurezza nel cantiere?

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici è obbligatorio pianificare la sicurezza mediante il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Si tratta di uno strumento efficace ed operativo per la gestione dei rischi reali, preventivamente individuati e valutati.

Nell’ambito dei lavori pubblici, nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione del PSC occorre redigere il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS), il quale ha la stessa forma e gli stessi contenuti del PSS ma è redatto dall’appaltatore o del concessionario e non prevede la stima dei costi della sicurezza.

Il Piano operativo di sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige per la pianificazione della sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato.

La corretta pianificazione necessita dell’elenco delle attività per l’esecuzione dell’opera e della preventiva determinazione dei soggetti che dovranno intervenire nel cantiere, con le modalità del loro avvicendamento e le eventuali interferenze lavorative.

Ogni interferenza rilevata dovrà essere valutata e di conseguenza andranno ricercate le migliori soluzioni tecnico-costruttive (da parte del progettista) necessarie ad eliminare o ridurre con efficacia l’interferenza.

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Le norme tecniche in vigore per le costruzioni https://tecnestp.com/norme-tecniche-per-le-costruzioni/ https://tecnestp.com/norme-tecniche-per-le-costruzioni/#respond Tue, 03 Mar 2015 04:08:56 +0000 http://tecnestp.com/?p=463 Le nuove NTC 2018 fissano i principi da seguire nel progetto, nell’esecuzione e nel collaudo delle costruzioni e le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità. Tra le novità principali delle NTC 2018 vi è la semplificazione per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti, il quale dovrà rispettare requisiti meno stringenti rispetto a […]

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Le nuove NTC 2018 fissano i principi da seguire nel progetto, nell’esecuzione e nel collaudo delle costruzioni e le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità.

Tra le novità principali delle NTC 2018 vi è la semplificazione per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti, il quale dovrà rispettare requisiti meno stringenti rispetto a quelli che saranno applicati alle nuove costruzioni. In caso di cambio di destinazione d’uso, è prevista una riduzione del 20% dei requisiti richiesti.

L’obiettivo è quello di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili e di facilitare l’accesso al sisma bonus, la detrazione fiscale dal 50 all’85% destinata all’adeguamento antisismico degli edifici.

Altra novità importante riguarda i materiali ed i prodotti per uso strutturale: vengono introdotti nuovi materiali, come i calcestruzzi fibrorinforzati, per promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie nelle costruzioni.
Alle opere private per cui è già stato depositato il progetto esecutivo o le cui parti strutturali sono in corso di esecuzione, non si applicheranno le nuove NTC ma continuerà ad applicarsi le NTC 2008. Solo per le opere pubbliche che si concludono entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, cioè entro 22 marzo 2023.

La stessa regola vale per le opere pubbliche in corso di esecuzione, con contratti già firmati, progetti definitivi o esecutivi già affidati.

Per le opere private le cui parti strutturali sono ancora in corso di esecuzione o per le quali, prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, è stato depositato il progetto esecutivo, si possono continuare ad applicare le vecchie Norme tecniche per le costruzioni del 2008, fino alla fine dei lavori ed al collaudo statico.

Le NTC 2018 individuano gli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.

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