Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomìni e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino gli interventi agevolabili come sotto descritti.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio D.L. n.34 19/05/2020.
Ma vediamo nel dettaglio i diversi punti per usufruire di ecobonus e sismabonus al 110%.
Superbonus 110%: beneficiari, prima casa e condomìni
I soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110% sono:
- condomìni: è necessario che questi siano legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale.
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Il superbonus 110%, sia di riqualificazione energetica che di miglioramento sismico, si applica agli interventi effettuati dai condomìni, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Il superbonus 110% di riqualificazione energetica, non si applica alle spese sostenute dalle persone fisichein relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Quindi, prime e seconde case che si trovano in un condomìnio hanno diritto al superbonus per tutti gli interventi, le prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus per tutti gli interventi, le seconde case unifamiliariaccedono al superbonus solo per i lavori antisismici.
Quali sono gli interventi agevolabili con il superbonus 110%?
L’art. 119 (DL n.34 del 19/05/2020), commi da 1 a 4, definisce quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% ovvero:
Ecobonus 110%
- cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
- caldaie a condensazione e a pompa di calore in condomìnio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico:interventi previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
Potrà usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico.
Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
Superbonus al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore).
Gli interventi per l’ecobonus al 110% saranno concessi a condizione che l’efficacia degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati e che rispettino le seguenti condizioni.
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetichedell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.
Sismabonus 110%
In riferimento alla fruizione del sisma bonus potenziato al 110%, il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65), definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Sale al 110% l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 e 3 per gli interventi di seguito riportati (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n.63 del 04/06/2013):
- i lavori di messa in sicurezza staticadelle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus ordinario al 50%);
- i lavori che determinano il passaggio ad una classedi rischio sismico inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni);
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori(attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni);
- interventi sulle parti comuni di edifici condominiali;
- spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili;
Inoltre sono comprese le spese sostenute per acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spese di 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e per ciascun anno, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Per gli interventi del Sismabonus, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza è detraibile al 90%.
Gli interventi per il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che l’efficacia degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati.
Il progettista dell’intervento strutturale, secondo l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Il ruolo dei tecnici: attestazione della congruità delle spese sostenute
Per la fruizione dei nuovi ecobonus e sismabonus potenziati al 110% fondamentale sarà il ruolo di banche e professionisti dell’area tecnica. Mentre per il ruolo delle prime dovremo attendere le linee guida che definiranno le modalità di cessione del credito e che con ogni probabilità le banche emaneranno entro l’1 luglio 2020, conosciamo già il ruolo dei professionisti dell’area tecnica.
Il ruolo dei professionisti dell’area tecnica risulta, dunque, di fondamentale importanza per il funzionamento delle due detrazioni fiscali, potenziate al 110%, perché dovranno asseverare l’efficacia degli interventi e attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Proprio per questo motivo, il Decreto Rilancio prevede che, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Considerate le responsabilità a cui vanno incontro, il decreto Rilancio prevede per i professionisti l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, il contribuente può anche scegliere anziché utilizzare direttamente la detrazione di imposta in cinque anni nella denuncia dei redditi, di optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari ovvero per un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In particolare l’opzione dello sconto in fattura,viene ora previsto per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Una novità assoluta che potrà essere utilizzato fino alla fine del 2021.
Sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito si attendono ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Se desideri ulteriori informazioni puoi contattarci chiamando il 0536.803850 oppure compilando il form nella sezione “Contatti” del nostro sito.