• Collaudo statico
  • Collaudo tecnico-amministrativo
  • Esame del progetto dell’opera
COLLAUDI

Il collaudo statico delle strutture edilizie

Per collaudo statico s’intende il collaudo di quelle strutture che hanno una funzione essenzialmente portante nell’ambito della realizzazione di un’opera. Dal punto di vista normativo, il collaudo statico nasce, in maniera organica e moderna, con la legge 5 novembre 1971 n. 1086, la quale è attualmente in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal relativo testo normativo. Oggi il campo di applicazione e le modalità del collaudo statico sono compiutamente definiti dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 – Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), il quale esprime testualmente:
“Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni portanti.” Seguono poi tutte le prescrizioni generali sulle modalità di esecuzione.
In questo modo non vi è più distinzione tra i diversi materiali che assolvono una determinata funzione portante e così il collaudo viene esteso a tutte le strutture portanti, qualunque sia il materiale che a tale scopo è utilizzato. Contrariamente a quanto accade per il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico non assume mai la configurazione della provvisorietà. Pertanto le opere non possono essere mai essere messe in esercizio prima che il collaudo statico sia stato eseguito.

Il collaudo in corso d’opera

Durante il corso dei lavori il collaudatore deve attuare ispezioni e controlli per garantire il rispetto delle procedure previste dalle leggi che disciplinano le opere strutturali ed il rispetto delle prescrizioni e dei livelli di prestazione previsti dalle norme tecniche stesse. Inoltre egli deve confrontare il progetto depositato con quanto costruito in cantiere. In particolare, il collaudatore deve esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale, geotecnico e di durabilità, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; deve accertare la presenza della documentazione prevista dalla legge in merito al deposito delle pratiche strutturali e deve inoltre assicurarsi che il direttore dei lavori faccia rispettare quanto contenuto nel progetto delle strutture, facendo tutti i controlli di accettazione dei materiali e raccogliendo tutte le certificazioni. Il collaudatore è obbligato dalla legge infatti ad assumersi responsabilità ben precise, che non possono assolutamente poggiare soltanto sulle ipotetiche “buona capacità ed esperienza” del progettista e del direttore dei lavori, ma direttamente legate alla validità del progetto ed alla correttezza delle procedure di realizzazione, in funzione della coerenza o meno alle prescrizioni normative.