Il collaudo statico delle strutture edilizie
Per collaudo statico s’intende il collaudo di quelle strutture che hanno una funzione essenzialmente portante nell’ambito della realizzazione di un’opera. Dal punto di vista normativo, il collaudo statico nasce, in maniera organica e moderna, con la legge 5 novembre 1971 n. 1086, la quale è attualmente in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal relativo testo normativo. Oggi il campo di applicazione e le modalità del collaudo statico sono compiutamente definiti dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 – Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), il quale esprime testualmente:
“Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni portanti.” Seguono poi tutte le prescrizioni generali sulle modalità di esecuzione.
In questo modo non vi è più distinzione tra i diversi materiali che assolvono una determinata funzione portante e così il collaudo viene esteso a tutte le strutture portanti, qualunque sia il materiale che a tale scopo è utilizzato. Contrariamente a quanto accade per il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico non assume mai la configurazione della provvisorietà. Pertanto le opere non possono essere mai essere messe in esercizio prima che il collaudo statico sia stato eseguito.