Il responsabile dei lavori è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere.
La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria.
In caso di mancata nomina di un responsabile esterno, lo stesso coincide con il committente.
È fondamentale nominare il responsabile dei lavori nei casi in cui il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa.
E quando l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).
Nel primo caso questa figura si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente. Nel secondo invece è utile, oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche sotto l’aspetto pratico. In caso di sanzione infatti, in assenza di nomina del responsabile dei lavori, la stessa viene ripetuta per ogni committente.
Numero e tipologia delle responsabilità dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.
La nomina al responsabile esterno deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data.
È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega. Altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina.
Ciò vale sia che si tratti di ente pubblico sia che si tratti di ente privato. L’unica differenza tra i due soggetti sta nella scelta del soggetto.
Il privato può scegliere chi vuole per rappresentarlo nei lavori affinchè sia consono ai requisiti della normativa.
L’ente pubblico può nominare solo ed esclusivamente il Responsabile del Procedimento.
È quindi consigliabile nominare un professionista al quale saranno delegati i compiti del committente.
La nomina del responsabile non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; egli dovrà comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del professionista) e della culpa in vigilando.